L’accordo di programma pone le basi per una progettualità in sede locale, in cui i diversi firmatari sottoscrivono gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena integrazione scolastica dei ragazzi con deficit.
L’integrazione scolastica, di cui l’Accordo individua le condizioni più idonee di attuazione, fa parte di un progetto più ampio, globale ed individualizzato al tempo stesso, che coinvolge il singolo individuo ma anche tutte le realtà del Territorio.
Una vera integrazione si realizza unicamente se al centro dell’attenzione si pongono non soltanto i bisogni della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue risorse e le potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.
Tra le risorse, un ruolo sempre più attivo deve essere riconosciuto alle famiglie, sia nella formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, sia nella loro verifica in itinere.
L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.
I firmatari dell’accordo di Programma:
– Provveditore agli Studi
– La Provincia
– Il Direttore Generale dell’Azienda ASL
– Il Sindaco del Comune
Finalità, Soggetti e campi di applicazione di un Accordo di Programma
Gli impegni operativi di un accordo, mirano a garantire le condizioni di ambiente, di strumenti e di persone più idonee a facilitare il processo di piena integrazione scolastica e sociale degli scolari/studenti con handicap, attraverso il coordinamento puntuale, funzionale e verificato degli interventi di competenza degli Enti firmatari.
Finalità irrinunciabile di tale coordinamento è quella di sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata, nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione (art. 12, Legge 104/92).
Criteri generali
I sottoscritti firmatari, esaminati il lavoro preparatorio dei rispettivi Uffici e “Gruppi di lavoro” e le norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell’Accordo di Programma:
– individuazione degli impegni da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno;
– definizione delle modalità e dei tempi degli interventi inter-istituzionali a favore della singola persona con handicap che frequenta la scuola;
– verifica comune dell’attuazione e del rispetto dell’Accordo di Programma sottoscritto.
Enti interessati all’Accordo di Programma
Alla stesura dell’Accordo di Programma a livello provinciale prendono parte, tramite i loro Rappresentanti legali:
– il Provveditorato agli Studi
– la Provincia
– l’Azienda A.S.L.
– il Comune.
Campi di applicazione dell’Accordo
Come il presente documento può assumere la duplice valenza di:
a) quadro di riferimento provinciale per l’Accordo Territoriale, per l’intero arco scolastico. La dimensione territoriale coincide con il territorio della attuale Azienda A.S.L.
Gli Accordi comunali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici per favorire l’effettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale.
Ciascun Accordo territoriale individua le risorse da impegnare per la sua realizzazione; l’impegno finanziario sarà definito su base annuale.
b) Accordo Provinciale per l’integrazione scolastica nella Scuola Secondaria superiore ed Artistica, nei Centri di formazione professionale e nei percorsi integrati tra Scuola Media Superiore e Formazione Professionale.
L’Accordo Provinciale è finalizzato al coordinamento ed alla programmazione di interventi formativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali e del tempo libero, e individua le risorse da impegnare per la sua realizzazione; l’impegno finanziario sarà definito su base annuale
QUADRO DI RIFERIMENTO PER GLI ACCORDI TERRITORIALI
Impegni dei Soggetti firmatari
Impegni degli Enti:
– Provveditorato agli Studi
L’Amministrazione scolastica, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, provvede all’attivazione degli interventi di sostegno ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge 517/77, dell’art. 12 della Legge 270/82 e successive modifiche e integrazioni, degli artt. 13 e 14 della Legge quadro n. 104/92, ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni previste dalla citata normativa, qualora se ne ravvisino le condizioni.
Assegna docenti specializzati per le attività di sostegno. Tali docenti, destinati non al singolo allievo, ma al Circolo/Istituto e di conseguenza alle classi in cui gli allievi sono inseriti, assicurano anche un’azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione.
Attiva forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l’Amministrazione provinciale per quanto di sua competenza.
Realizza attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno e curricolari, impegnati nell’integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per l’handicap.
Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri Enti, come previsto dall’art. 14 della Legge 104/92 e già sperimentato in alcune occasioni. In questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate con gli Enti interessati.
Promuove e favorisce forme di sperimentazione previste dal titolo VII del D.Leg.vo 16/4/1994, n. 297 e dall’art. 4, comma 3, lettera f del DPR 9/7/92 anche con interventi aggiuntivi.
Promuove e favorisce la Sperimentazione di nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto della normativa vigente.
Nel rispetto degli accordi sindacali siglati, garantisce l’impiego del personale ausiliario nel processo di integrazione scolastica.
– Amministrazione provinciale
L’Amministrazione provinciale si impegna a:
procedere all’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza secondo il piano programmato. Per “barriera” si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e utilizzo delle strutture e delle attività curricolari;
facilitare l’impiego degli operatori scolastici nel processo di integrazione scolastica, nel rispetto degli accordi sindacali siglati;
realizzare in modo coordinato con gli altri Enti sottoscrittori gli interventi di diritto allo studio L.R. 29/92, regolati dagli indirizzi regionali;
garantire la collaborazione con l’Amministrazione scolastica, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all’orientamento scolastico e professionale degli alunni con handicap;
garantire i necessari interventi di formazione professionale e transizione al lavoro degli alunni con handicap, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra scuola e formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
attuare interventi di formazione continua a sostegno dell’occupazione o della riconversione professionale dei lavoratori con handicap.
Promuovere e favorire la Sperimentazione di nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto della normativa vigente.
– Aziende AA.SS.LL.
Redigono l’attestazione di handicap, la diagnosi funzionale e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche ed i bisogni degli alunni, anche ai fini dell’identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica.
Garantiscono la presenza nella scuola degli operatori di cui all’art. 12 della Legge 104/92, per l’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale e per le verifiche periodiche del Piano Educativo Personalizzato; tali presenze sono quantificate in almeno tre incontri annuali per ogni allievo con handicap.
Garantiscono la presenza di un proprio referente nel “Gruppo di lavoro per l’integrazione” previsto ai sensi dell’art. 15, punto 2, Legge 104/92.
Garantiscono la fattiva collaborazione con l’Amministrazione scolastica in attività di consulenza per la realizzazione di progetti di formazione previsti dalla C.M. n. 137/90.
Garantiscono la fattiva collaborazione con l’Amministrazione provinciale ed il sistema dei Centri di FormazioneProfessionale, per l’orientamento e il supporto all’integrazione.
Mettono a disposizione nel contesto scolastico, eccezionalmente e in relazione a specifici progetti, personale di riabilitazione.
Predispongono una Banca Dati degli Ausili assegnati ad uso personale al fine di favorire un ottimale riutilizzo delle risorse.
La stesura della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato è regolata dall’art. 12 della Legge 104/92, nonché dal DPR 24/2/94, dalle CC.MM. n. 258/83, n. 250/85, n. 262/88, e dalle Linee di indirizzo dell’Assessorato regionale alla Sanità.
– Amministrazioni comunali
Le Amministrazioni comunali si impegnano a:
procedere all’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza secondo un piano programmato , o comunque da predisporre entro un anno dalla sottoscrizione dell’accordo. Per “barriera” si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e utilizzo delle strutture e delle attività curricolari;
facilitare l’impiego del personale collaboratore scolastico nel processo di integrazione, nel rispetto degli accordi sindacali siglati;
assicurare il personale di competenza, adeguatamente preparato, per l’assistenza, l’autonomia personale e la comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali (anche in via transitoria) e degli alunni gravemente non autonomi (Legge 118/71, DPR 616/77, art. 13 della Legge 104/92);
fornire, nei limiti delle risorse disponibili e qualora se ne ravvisino le condizioni, personale educativo ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge 517/77;
garantire l’accesso tramite il trasporto degli alunni con handicap che ne abbiano necessità e realizzare in modo coordinato gli interventi di diritto allo studio ex-L. R. n. 6/83;
garantire la collaborazione con l’Amministrazione scolastica e/o Provinciale, nel rispetto delle reciproche competenze, per la realizzazione di esperienze integrate scuola/territorio;
garantire, qualora se ne ravvisi la necessità, la presenza di un proprio referente nel “Gruppo di lavoro per l’integrazione” previsto ai sensi dell’art. 15, punto 2, Legge 104/92.
fornire alle scuole la mappa delle risorse extrascolastiche presenti sul proprio territorio (strutture sportive, educative, culturali, del tempo libero, ecc.) favorendone il reale utilizzo.