L’adozione internazionale prevede un percorso inverso rispetto all’adozione nazionale.
L’adozione internazionale inizia infatti con un’indagine sulle famiglie che ne fanno specifica richiesta. Quando la coppia viene giudicata idonea dal Tribunale, essa può partire alla ricerca di un bambino abbandonato.
La coppia, una volta trovato un minore in territorio straniero e ottenuta la dichiarazione di adozione o di affidamento da parte delle competenti autorità straniere, torna a casa e si ripresenta al Tribunale per i minorenni, che accerta che tutto sia in regola e dichiara l’adozione o l’affidamento preadottivo a seconda che vi sia già stato o meno un periodo di affidamento di un anno.
Nell’adozione internazionale l’abbinamento tra gli adottanti e il minore si realizza all’estero con l’ausilio di enti e organizzazioni internazionali cui la coppia è obbligata a rivolgersi.
La legge n. 476/1998 ha introdotto agevolazioni di carattere personale e fiscale per i nuovi genitori.
Le prime estendono a quest’ultimi le garanzie offerte dalla legislazione del lavoro ai lavoratori dipendenti per il caso di nascita di figli.
In materia fiscale è previsto, invece, che coloro che adottano minori stranieri possano indicare tra gli oneri deducibili ai fini dell’Irpef il 50% delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione internazionale.
N.B. In tutti i casi di adozione, questa può essere revocata per indegnità dell’adottante o dell’adottato.