Asilo

Il diritto di asilo (identificato spesso anche con il concetto di asilo politico in greco: ἄσυλον) è un’antica nozione giuridica, in base alla quale una persona perseguitata nel suo paese d’origine può essere protetta da un’altra autorità sovrana, un paese straniero, o un santuario religioso (come nel medioevo).

Il diritto di asilo è quindi un diritto umano fondamentale, riconosciuto dalle Convenzioni internazionali (su tutte, le Convenzioni di Ginevra e di Dublino e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) e dalla Costituzione italiana (articolo 10).

L’articolo 1 A, par. 2, della Convenzione di Ginevra definisce il rifugiato colui che:
“Temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Secondo la stessa Convenzione (artt. 31 e 33) il rifugiato gode di alcuni diritti fondamentali (civili, politici, economici e sociali) sin dal suo arrivo alla frontiera, ossia quando si trova ancora nella condizione di richiedente asilo.
La Convenzione stabilisce quale sia lo standard minimo di trattamento che gli Stati devono garantire ai rifugiati che ospitano, ma gli Stati stessi possono accordare ai rifugiati un trattamento più favorevole di quello previsto dalla Convenzione (art. 5).

Negli ultimi anni, però, molti Stati (europei e non solo) hanno modificato in senso restrittivo le loro legislazioni in materia di asilo limitando i diritti dei rifugiati, questo perché considerano la richiesta di asilo un canale d’ingresso utilizzato da molti immigrati per aggirare le norme che regolano l’immigrazione.
Dei circa 20 milioni di persone rifugiate e sfollate nel mondo (fonte UNHCR, giugno 2002), circa 23 mila sono in Italia come rifugiati (quasi 13 mila) o godono di protezione per motivi umanitari (fonte CIR).

Il diritto di asilo è oggi disciplinato dal decreto legislativo n. 251/2007, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25/2008, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2005/85/CE e successivamente modificato dal Decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159 e dalla Legge 24 luglio 2009 n. 94.
Il decreto legislativo n. 251/2007 regola, essenzialmente, le condizioni e il contenuto del diritto, mentre il secondo decreto legislativo si occupa degli aspetti procedurali per il suo riconoscimento.
Essenzialmente, il diritto di asilo, come risultante da tale normativa, è oggi previsto, pur con diverso contenuto e diversa intensità, sia per i rifugiati veri e propri, come già definiti dalla convenzione di Ginevra, sia per le persone riconoscibili quali beneficiari di protezione sussidiaria. Essi corrispondono a quelle persone che, pur non essendo rifugiati propriamente intesi, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto in caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale la sottoposizione a pena di morte, a tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, ovvero una minaccia grave e individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata derivante o dovuta a un conflitto armato interno o internazionale.
La valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti asilo è oggi demandata, in via amministrativa, alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Si tratta di autorità amministrative (attualmente istituite presso le Prefetture delle città di Torino, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa e Trapani e ciascuna competente per un distinto ambito geografico) operanti in modo collegiale e composte da quattro membri: un funzionario della carriera prefettizia che esercita anche le funzioni di presidente, un rappresentante della Polizia di Stato, un rappresentante delle autonomie locali e un rappresentante designato dall’UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Tali Commissioni possono riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere lo status di protezione sussidiaria, respingere la domanda di protezione o dichiararne la manifesta infondatezza. In presenza di gravi motivi di carattere umanitario, non considerati dalla vigente normativa come legittime ipotesi per l’accesso alla protezione internazionale ma comunque ostativi a un immediato rientro dell’interessato in patria, le Commissioni possono respingere la domanda dello straniero ma nello stesso tempo trasmettere gli atti al Questore territorialmente competente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Al vertice del sistema amministrativo costituito dalle Commissioni Territoriali è posta la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, la quale ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo. Le decisioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione internazionale e quelle in materia di cessazione e revoca degli status adottate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo possono essere impugnate innanzi ai Tribunali ordinari, le cui sentenze in materia possono poi eventualmente costituire oggetto di reclamo davanti alla Corte di Appello e, in ultima istanza, di ricorso per Cassazione.

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