Astensione obbligatoria

Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.)

LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

A CHI SPETTA
• alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA
• (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo
• alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):
o il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro
o il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo stesso
• alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
• alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
• alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
• alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)

Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono (artt. 2 e 57 del T.U.)

COSA SPETTA
Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):

prima del parto
• i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
• i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
• i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.
• In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto ed la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi;
• i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

ASTENSIONE DEL PADRE LAVORATORE

La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, le misure a sostegno della genitorialità, prorogate anche per l’anno 2016 dalla legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) e di seguito riportate:
1. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di due giorni, fruibili anche disgiuntamente. Tale diritto spetta solo per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2016. Per gli eventi avvenuti prima di tale data, sussiste l’obbligo di astensione soltanto per un giorno. Il diritto del padre lavoratore si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dallo stesso anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
2. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Congedi papà” dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare INPS n.40 del 14 marzo 2013.

QUANTO SPETTA
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).

CHI PAGA
Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

L’anticipazione da parte del datore di lavoro è effettuata anche alle lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”) (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015)

L’indennità è pagata direttamente dall’Inps alle:
• lavoratrici stagionali
• operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
• lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
• lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
• lavoratrici disoccupate o sospese
• lavoratrici assicurate exIPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”) – (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015)

Il pagamento diretto viene effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
• bonifico presso l’ufficio postale;
• accredito su conto corrente bancario o postale.

LA DOMANDA

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all’Inps telematicamente anche dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015), mediante una delle seguenti modalità:
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
• Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
• Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.

La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della stessa (provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via).

Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell’assicurato.

La domanda è presentata in modalità cartacea dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015).

In tali casi, la competenza territoriale è determinata sulla base delle istruzioni operative fornite con Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015

Documentazione da presentare in forma cartacea

Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.
Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria è utile apporre:
• il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online;
• la dicitura “documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria” (ai fini della legge sulla privacy).

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNITÀ
Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore interessati presentino all’Inps (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

FONTE INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=46122

Riferimento FONTE INPS valido anche per categorie di “Lavoratrici autonome” e “Lavoratrici e Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS”.

Share the Post:

Related Posts