Ausili

Il Servizio Sanitario Nazionale, oltre alle prestazioni rivolte alla generalità dei cittadini, offre a particolari categorie di persone specifiche prestazioni che comportano l’erogazione di ausili.

Gli ausili sono prodotti finalizzati, principalmente, allo svolgimento delle attività della vita quotidiana.
Le protesi e le ortesi sono prodotti allo scopo di recuperare una funzione corporea.
gli ausili sono qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico di comune produzione e commercio, utilizzato da una persona disabile per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione, disabilità o handicap;
le protesi sostituiscono parzialmente o completamente parti del corpo mancanti (es. arto artificiale)
le ortesi aumentano e migliorano le funzionalità di parti del corpo presenti ma deficitarie (es. tutori per ginocchio).
Ausili, protesi e ortesi possono essere acquistati da chi ne ha bisogno, per temporanea necessità (una stampella per una frattura agli arti) oppure per una necessità continuativa (una carrozzina per una persona disabile).
Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce alcuni ausili gratuitamente alle persone che ne hanno necessità e si trovano in particolari condizioni se il bisogno è certificato da un medico specialista.
Per altri ausili invece il Servizio Sanitario Nazionale eroga un contributo economico .
Le norme che regolano l’erogazione di protesi, ortesi e ausili, di seguito chiamati “dispositivi”, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono contenute nel Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.
Le Regioni possono introdurre specifiche modalità di erogazione o ampliare, con fondi propri, i limiti prescrittivi previsti dal Decreto Ministeriale.

Chi può ricevere protesi, ortesi, ausili
Possono ricevere protesi, ortesi e ausili le persone:
riconosciute invalide civili, di guerra, per servizio, cieche o sorde;
minori di anni 18 che hanno bisogno di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente;
persone in attesa di riconoscimento dell’invalidità, alle quali, in sede di accertamento medico legale, sia stata riscontrata una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo (percentuale superiore al 33%);
persone in attesa di visita dal medico legale e nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che hanno bisogno di assistenza continua per compiere gli atti della vita quotidiana (art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18);
persone che hanno subito un intervento demolitivo all’occhio, previa certificazione medica;
persone con menomazione grave e permanente, ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la necessità e l’urgenza di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione.
Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.

Quali dispositivi (ausili, protesi, ortesi)
I dispositivi a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono solo quelli compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili tecnici e sono legati al tipo di invalidità.
Il nomenclatore tariffario viene aggiornato periodicamente (Ufficio Handicap CGIL).
A ogni dispositivo in elenco corrisponde un numero di codice; eventuali aggiuntivi e riparazioni sono anch’essi dotati di un codice.
La prescrizione, redatta dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, deve indicare il codice esatto dell’ausilio prescritto e di tutti gli eventuali aggiuntivi.
Al Decreto Ministeriale sono allegati: l’elenco dei dispositivi e i tempi minimi di rinnovo per le forniture successive alla prima, i termini massimi di consegna che devono essere rispettati dai fornitori, i termini di garanzia.

Dispositivi non compresi negli elenchi
Qualora il cittadino scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso negli elenchi, ma riconducibile, a giudizio dello specialista, per omogeneità funzionale a quello previsto nel nomenclatore, l’Azienda Sanitaria Locale, dopo averne verificato la riconducibilità, autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore un importo pari al corrispondente ausilio del nomenclatore. L’eventuale differenza di prezzo è a carico del cittadino.
Il Decreto Ministeriale 332/99 introduce la facoltà, per le Regioni, di autorizzare, attraverso l’Azienda Sanitaria Locale, la fornitura di ausili non inclusi negli elenchi o non riconducibili.

Come ottenere protesi, ortesi, ausili
L’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale delle prestazioni di assistenza protesica è subordinata, salvo i casi individuati dalle Regioni, al seguente percorso:

la prescrizione;
l’autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del cittadino;
la fornitura;
il collaudo.
Prescrizione medica
La prescrizione deve essere redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale competente per tipologia di menomazione o disabilità.
La prima prescrizione deve contenere:
la diagnosi circostanziata dopo una completa valutazione clinica e strumentale;
l’indicazione del dispositivo con il codice di riferimento previsti nel nomenclatore tariffario e l’indicazione di tutti gli adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
il programma terapeutico che comprende:
il significato terapeutico e riabilitativo;
le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo;
le possibili controindicazioni;
le modalità di verifica del dispositivo in relazione all’andamento del programma terapeutico.
La prescrizione deve essere integrata da una esauriente informazione al paziente, ed eventualmente a chi lo assiste, delle caratteristiche funzionali e terapeutiche e delle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

Autorizzazione
L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo prescritto è rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale di residenza del cittadino che provvede a verificare:
lo stato di avente diritto del richiedente l’autorizzazione;
la corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati nel nomenclatore;
il rispetto dei tempi delle modalità di rinnovo, in caso di forniture successive alla prima.
L’Azienda Sanitaria Locale si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla richiesta.
In caso di silenzio, trascorsi 20 giorni, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.

Fornitura
La fornitura deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dall’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale.

Collaudo
Il collaudo verifica la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo all’autorizzazione e deve essere effettuato entro 20 giorni dalla consegna.

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