La tutela del diritto all’unità familiare era stata introdotta dalla legge 40/98 sull’immigrazione, che aveva innovato sensibilmente la normativa precedente dedicando alla materia un intero capitolo (titolo IV).
In pratica, il diritto al mantenimento o al riacquisto dell’unità familiare veniva riconosciuto come un vero e proprio diritto soggettivo, pur sottoposto a limiti e condizioni.
La nuova legge sull’immigrazione (n. 189/2002) comporta invece il ritorno alle vecchie procedure, alle cui lungaggini e difficoltà il sistema previsto dalla legge 40/98 era riuscito almeno in parte ad ovviare.
Ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dai cittadini stranieri che hanno una carta di soggiorno o un permesso della durata di almeno 1 anno.
Il ricongiungimento può essere richiesto per:
il coniuge non legalmente separato;
i figli minori a carico (anche affidati o adottati), anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio;
i figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di una invalidità totale;
i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
Per ottenere il ricongiungimento di un suo familiare il cittadino straniero residente in Italia deve presentare, alla questura della città in cui vive, una richiesta di nulla osta.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri:
la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
disponibilità economiche non inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale (tale disponibilità si intende per ciascun familiare di cui si chiede il ricongiungimento). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
E’ inoltre consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.
Permesso di soggiorno per motivi familiari
Questo tipo di permesso viene rilasciato:
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; con visto di ingresso al seguito del proprio familiare; con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, oppure con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Nel caso di rifugiati si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
La prefettura (sportello unico per l’immigrazione) rilascia una ricevuta con la data di presentazione della domanda in attesa del nulla osta. Trascorsi 90 giorni senza risposta la ricevuta ha valore di nulla osta. Il familiare che si deve ricongiungere deve richiedere il visto di ingresso all’ambasciata o al consolato italiano nel suo Paese, allegando alla domanda il nulla osta o la ricevuta della questura. I rifugiati possono fare richiesta di ricongiungimento familiare senza dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente:
l’accesso ai servizi sanitari e assistenziali;
l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;
l’iscrizione nelle liste di collocamento;
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di cui è titolare il familiare cui ci si ricongiunge in Italia ed è rinnovabile al momento della sua scadenza.
Il cittadino straniero che si ricongiunge con un cittadino italiano, con un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o con un cittadino straniero titolare della carta di soggiorno, ottiene una carta di soggiorno.
Possibilità di ricorso
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unita’ familiare, l’interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
Conversione del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, autonomo o per studio:
in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento;
in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio;
nel caso in cui il figlio non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento del 18° anno di età.
La conversione di altro permesso di soggiorno in uno per motivi familiari può essere richiesta da:
il cittadino straniero regolarmente soggiornante con un altro permesso da almeno un anno che si sia sposato in Italia con un cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o con un cittadino straniero regolarmente soggiornante;
il familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia (nel caso di rifugiati si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare);
il genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia (a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana).