Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, oppure atto che possa creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti.
Le molestie e le molestie sessuali costituiscono una forma di discriminazione in base al sesso e sono pertanto espressamente vietate, in tutti i Paesi dell’Unione europea.
Secondo una recente stima della Commissione europea, infatti, il 40%-50% delle donne e il 10% degli uomini nei Paesi dell’Unione ha subito molestie almeno una volta nel corso della sua vita lavorativa.
Nel 1991 la Commissione europea ha emanato una Raccomandazione sulle molestie sessuali sul lavoro, alla quale è stato affiancato un codice di buona condotta.
Il testo della raccomandazione, che non ha valore vincolante, sollecita gli Stati membri ad adottare provvedimenti volti a eliminare gli atti di umiliazione e di intimidazione sessuale verso le persone più “ricattabili” come le donne divorziate o separate, le giovani al primo impiego o con contratti precari, le persone handicappate, gli omosessuali, le minoranze etniche. Il codice, invece, suggerisce a imprenditori, sindacati e lavoratori gli strumenti per prevenire le molestie sessuali sul lavoro e per introdurre procedure che risolvano il problema e ne prevengano il ripetersi.
In Italia, attualmente, la legge contro le molestie sessuali è stata approvata soltanto da uno dei due rami del Parlamento, e cioè dal Senato della Repubblica in data 23 aprile 1998. Il testo trasmesso alla Camera dei Deputati è stato approvato con emendamenti dalla Commissione Lavoro il 25 gennaio 2001 e trasmesso all’Aula per l’approvazione.
Oggi si può, pertanto, ricorrere a:
Legge n. 300/1970 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, per impugnare il licenziamento o la discriminazione nella carriera. Qui la molestia e il ricatto sessuale non sono nominate.
Legge n. 125/91 (e successive modificazioni), contro la discriminazione delle donne e sul lavoro e per le Azioni Positive. Anche in questo caso la tutela è indiretta in quanto, nonostante nel 1991 il fenomeno fosse già uscito dalla clandestinità, la molestia sessuale non è citata come causa di discriminazione.
D.Lgs n. 29/1993, privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. L’art. 61 “Pari Opportunità”, comma b, prevede che le Pubbliche amministrazioni adottino atti regolamentari per assicurare pari dignità a uomini e donne sul lavoro.
In applicazione di questa disposizione, il ministero della Funzione pubblica ha adottato successive Circolari; altri ministeri (Sanità, Lavoro) hanno adottato i codici di comportamento.