La legge tutela i genitori che lavorano anche in presenza di eventi e cause particolari. Nello specifico sono previsti: permessi retribuiti e congedi per gravi motivi.

La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato); di un parente entro il secondo grado, anche non convivente; di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore/trice.
In alternativa ai tre giorni di congedo, il lavoratore/trice possono concordare, in forma scritta, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa anche per periodi superiori a tre giorni.
I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza alle persone handicappate (Legge n.104/92).

Per gravi motivi è previsto un periodo di congedo fino a due anni, senza stipendio e purché non si svolga altra attività.

Per approfondimenti e maggiori informazioni:

* La nuova disciplina su permessi e congedi
* L’INPS sui congedi
* Permessi e congedi per operai metalmeccanici
* Il regolamento per accedere al congedo parentale