Violenza diritto

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York. La Convenzione è certamente il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini, anche se non il primo. Precedentemente al 1989 la comunità internazionale si era occupata del problema nel 1924 con la Dichiarazione di Ginevra e nel 1959 con una nuova Dichiarazione sui Diritti del Bambino, in cui si ribadivano i diritti a un sano sviluppo psico-fisico, a non subire discriminazioni, ad avere un nome, una nazionalità, assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza. Di particolare interesse è inoltre il riconoscimento del diritto all’educazione e a cure particolari nel caso di handicap fisico o mentale.

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia è stata a tutt’oggi ratificata da 190 Paesi (tra i quali l’Italia): mancano all’appello ormai solo gli Stati Uniti e la Somalia per raggiungere la totalità dei Paesi del mondo.

Molto è stato fatto per i bambini, ma molto resta ancora da fare: non basta la ratifica della Convenzione per far sì che i soprusi ai danni dell’infanzia finiscano, ma occorre l’effettiva volontà di farlo e, soprattutto, occorre manifestare questa volontà attraverso l’approvazione di atti normativi che riconoscano il “bambino” come particolare soggetto di diritto.

Abusi e maltrattamenti
Al V Congresso Internazionale sull’Infanzia maltrattata e abbandonata, tenutosi a Montreal nel 1984 è definito abuso “ogni atto omissivo o autoritario che metta in pericolo o danneggia la salute o lo sviluppo emotivo di un bambino, comprendendovi anche la violenza fisica e le punizioni corporali irragionevolmente severe, gli atti sessuali, lo sfruttamento in ambito lavorativo e la mancanza di rispetto dell’emotività del fanciullo”.

In Italia è con la legge n. 269 del 3 agosto 1998 recante Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che si ha effettivamente il salto di qualità. Vengono apportate modifiche al Codice Penale e la lotta alla pedofilia, così allo sfruttamento sessuale, alla pornografia e al traffico di minori, come si fa più capillare e invasivo l’intervento di coloro i quali operano per aiutare i bambini abusati a ritrovare un loro equilibrio.

Nel territorio della Provincia di Torino sono i servizi comunali di assistenza sociale, i servizi di neuropsichiatria infantile dell’ASL di zona e gli Uffici Minori della Polizia di Stato a offrire un aiuto competente ai minori e alle famiglie coinvolti in queste situazioni.

Siti web utili:
Abusi.it
Telefono Arcobaleno
Telefono Azzurro
Unicef

Sfruttamento lavorativo
La Convenzione 138/1973 sull’età minima per l’accesso al lavoro, accompagnata dalla relativa Raccomandazione 146, è il documento fondamentale dell’Organizzazione internazionale per il lavoro (OIL) in materia di lavoro dei minori. La Convenzione 138 stabilisce che l’età minima per l’accesso al lavoro dei più giovani debba coincidere con quella del loro pieno sviluppo fisico e intellettuale. Per questo non può essere inferiore all’età in cui si terminano gli studi dell’obbligo scolastico e in ogni caso non può essere inferiore ai 15 anni. Solo i Paesi in via di sviluppo possono inizialmente – e in via transitoria – fissarla sotto questa soglia, e comunque non prima dei 14 anni.
La Convenzione 182 sulle forme peggiori di sfruttamento infantile – adottata nel giugno 1999 ed entrata in vigore come norma internazionale lo scorso 19 novembre 2000 – accompagnata dalla relativa Raccomandazione 190, stimola alla costruzione e all’applicazione di strumenti di intervento nazionali per affrontare le forme estreme, ma in diffusione, di sfruttamento dei minori, e (considerando minori tutte le persone sotto i 18 anni) definisce per la prima volta la soglia delle “forme peggiori”:
tutte le forme di schiavitù e di asservimento, la tratta e la vendita, il lavoro forzato e obbligatorio, il reclutamento dei bambini per i conflitti armati;
l’impiego, l’ingaggio o l’offerta di minori per la prostituzione e per la produzione di materiale o di spettacoli pornografici, per attività illegali e in particolare per la produzione e il traffico di stupefacenti;
qualunque lavoro che metta a rischio la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, esponendoli ad abusi fisici, psicologici o sessuali, a condizioni ambientali difficili, ad orari prolungati o notturni, all’uso di tecnologie, di macchine e di sostanze pericolose.
Entrata in vigore significa che i Paesi che ratificano la Convenzione 182 devono assumere iniziative immediate e concrete per proibire ed eliminare le forme peggiori di lavoro minorile. Anche i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione 182 devono tenerne conto nelle loro politiche nazionali. L’Italia ha ratificato la Convezione 182 nel giugno 2000.

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